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SE ARRIVA NELLA CASELLA PEC L'ATTO È CONSIDERATO NOTIFICATO

La Cgt di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1040 del 15 dicembre 2023, ha stabilito che la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec equivale ad avvenuta consegna del documento al destinatario, analogamente a quanto prevede l'articolo 149-bis cpc, per la conoscenza legale dell'atto impugnato. Il principio del raggiungimento dello scopo, inoltre, trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, ivi inclusi, specificamente, quelli di notifica degli atti.

La vertenza riguardava il ricorso di un contribuente contro una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, basato principalmente sul contestato vizio di inesistenza della cartella stessa, a causa dell'inesistenza della notifica effettuata via Pec, oltre che sulla ritenuta mancata notifica mediante soggetto abilitato e assenza di una relata di notifica.

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